giovedì 8 novembre 2007

Osservazioni sul decreto legge del 1 novembre 2007 n° 181

Il decreto legge sulla sicurezza urbana "estende anche ai pericoli per la 'sicurezza urbana' la facoltà del sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, facoltà oggi prevista solo per eliminare gravi pericoli all’incolumità pubblica".
Risulterà opportuno, in sede parlamentare, specificare il significato di 'sicurezza urbana'.
Inoltre, è bene ricordare che il potere del sindaco di emettere ordinanze rimane un provvedimento temporaneo, proprio in quanto dettato da condizioni "contingibili e urgenti" (art. 54, comma 2 del d. lgs. 267/2000). Dunque è chiaro che il ddl non fa altro che posticipare la necessità di affrontare la percezione, ormai costante, di insicurezza della cittadinanza.

"La riforma attribuisce al prefetto il potere di allontanamento dal territorio nazionale di cittadini comunitari, sulla base della direttiva UE, per motivi di pubblica sicurezza". Nello specifico, "i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi, come prevede la normativa europea, quando il comportamento del comunitario compromette la dignità umana o i diritti fondamentali della persona, oppure compromette l’incolumità pubblica rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza".
I venditori ambulanti, le donne dedite alla prostituzione e, in generale, tutti coloro che svolgono un lavoro irregolare sono interessati da questo provvedimento? Compromettono l'ordinaria convivenza?
Inoltre, come si intende regolare la disomogeneità che sul territorio italiano si verificherebbe a causa dei differenti comportamenti dei tanti prefetti? E quali potrebbero essere le conseguenze di tale disomogeneità?

"Un cittadino straniero comunitario può essere allontanato se viene individuato sul territorio nazionale sprovvisto di mezzi legali di sostentamento da oltre tre mesi (...) in questo caso l’allontanamento non comporta il divieto di reingresso".
Si tratta di una regola stabilita dal trattato di Schengen. Il Governo italiano propone, invece, di inasprire tale regola nel senso che "il destinatario del provvedimento debba consegnare al Consolato italiano nello Stato Ue di nazionalità un’attestazione di ottemperanza all’allontanamento. L’inosservanza comporta la sanzione, a carico del cittadino Ue individuato sul territorio nazionale, dell’arresto da uno a sei mesi e di una ammenda da 200 a 2.000 euro".
Si può parlare di violazione delle norme europee?
Il Ministro dell'interno Amato, inoltre, "ha detto di star facendo istruire la questione dai suoi uffici per valutare se non sia possibile prevedere che, in assenza di una data certa di ingresso definita a carico di chi entra, si possa presumere che il soggetto sia nel Paese da più di tre mesi e, in tal caso, in assenza di mezzi leciti di sussistenza, lo si possa allontanare.

"In caso di occupazione abusiva di luogo pubblico si prevede che il sindaco (o il prefetto per le strade extraurbane) possa disporre l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento dell’ordine. Lo stesso vale per l’esercente che non adempie agli obblighi di pulizia e decoro degli spazi antistanti l’esercizio".
Non è rischioso lasciare al sindaco la possibilità di discernere i casi di occupazione abusiva? Gli emarginati che vivono in strada occupano abusivamente i luoghi pubblici?


Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Osservatorio sulla legalità, Overlex


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