lunedì 12 novembre 2007

CCNL per lavoratori domestici: un commento

Dal 1° marzo 2007 è in vigore il contratto collettivo nazionale per lavoratori domestici. Per la prima volta è stato considerato il profilo della badante, persona non formata addetta all'assistenza di individui non autosufficienti (categoria C super). Le badanti, qualora in possesso di qualsiasi diploma conseguito in Italia o all'estero, sono considerate formate e quindi il livello di retribuzione ascende alla categoria D super, il più alto.

Nel CCNL è prevista la possibilità, da parte del datore di lavoro, di assumere due lavoratori che assumano in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa. Sarebbe opportuno, a fronte delle esigenze espresse da numerose donne straniere che cercano impiego nel nostro paese come collaboratrici familiari (addette alle pulizie), prevedere anche la possibilità di vincolare più datori di lavoro ad un'unica lavoratrice. Spesso, infatti, la necessità delle immigrate di lavorare intensamente (caratteristica insita nel progetto migratorio della maggior parte degli individui) si scontra con la mansione, che per una famiglia può essere svolta in un tempo breve (poche ore al giorno e non tutti i giorni). Tale esigenza è stata "aggravata" dalla previsione, nel CCNL, di un massimo di 40 ore settimanali per lavoratori domestici non conviventi, invece delle precedenti 44 ore.

Si evidenzia, infine, un difetto di garanzia del lavoratore dovuto alla possibilità di licenziamento senza giusta causa, con un preavviso che va appena dagli 8 ai 30 giorni (per i rapporti di lavoro entro le 25 ore settimanali, 8 giorni se l'anzianità presso lo stesso datore di lavoro è inferiore a 2 anni e 15 se è superiore; per i rapporti di lavoro oltre le 25 ore settimanali 15 giorni se l'anzianità presso lo stesso datore è inferiore a 5 anni e 30 se è superiore).


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