L'Unione Camere Penali Italiane ha inviato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato delle osservazioni sull'incostituzionalità del decreto legislativo del 1° novembre 2007 .
Per il testo completo delle osservazioni, cliccare qui.
- L'espressione "motivi imperativi di pubblica sicurezza" è eccessivamente generica e rischia di alimentare scelte di libero arbitrio da parte del Prefetto. In base all'art. 13, comma 3 della Costituzione, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale "in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge"
- La possibilità di espellere il familiare della persona che ha tenuto comportamenti contrari alla dignità umana e ai diritti fondamentali ovvero all'incolumità pubblica va contro il principio di personalità, ineludibile in qualsiasi caso di limitazione della libertà personale
- Non è previsto il vaglio giurisdizionale nel caso in cui il destinatario dell'espulsione, rientrato in Italia, venga nuovamente allontanato e nel caso in cui venga disposta l'esecuzione dell'allontanamento a causa della scadenza dei termini per l'adempimento dell'espulsione [ci si domanda, a questo proposito, se possa influire la sentenza 20374/2006 della Corte di Cassazione in base alla quale il questore non può emettere più di un provvedimento di espulsione nei confronti di cittadini extracomunitari ai fini di non sovraccaricare le autorità giudiziarie che vagliano tale provvedimento].
- L'attribuzione della convalida di espulsione al Giudice di Pace, organo di composizione bonaria di conflitti sia civili sia penali tra privati, piuttosto che al giudice monocratico risulta irragionevole (il Ministro Amato, in questo senso, ha già preso una posizione. Si veda nei post precedenti).
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