mercoledì 19 dicembre 2007

Le imperfezioni del SSN

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)


(...)

  1. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

    1. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

    2. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

    3. le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

    4. gli interventi di profilassi internazionale;

    5. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

  2. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

  3. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano

(...)

La situazione "regolare" dello straniero si riferisce solamente al possesso dei documenti di soggiorno o anche a quello del passaporto del proporio paese di origine? Si verificano ancora casi in cui donne in stato interessante e prive di passaporto si trovano impossibilitate ad effettuare i relativi esami del sangue, anche dietro presentazione di ricetta medica. Certamente si tratta di un caso di disorganizzazione, dato che il laboratorio di analisi non è in diretto contatto con il reparto di ginecologia, dove le donne immigrate vengono seguite. A questo proposito è opportuno prendere in considerazione la possibilità, da parte degli istituti pubblici, di dotarsi di protocolli deontologici specifici per immigrati: non è possibile - anche a fronte di casi di disorganizzazione o anche solo temporaneamente, finchè l'incomprensione non viene sciolta - discriminare una migrante perchè priva di passaporto (può essere stato sequestrato se proveniente da un paese in conflitto o rubato e non denunciato per paura - diffusa tra la maggior parte degli immigrati - di essere espulsi). Il caso di disorganizzazione verrà sicuramente riparato, dal momento che il diritto alla maternità è un caposaldo del nostro ordinamento, ma occorre comunque porre attenzione a imperfezioni che ancora segnano il SSN e che provocano disagi non indifferenti a individui che versano in condizioni di estrema fragilità.


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