Al minore straniero, quindi, regolarmente soggiornante ed a carico dei genitori, raggiunta la maggiore età, non può essere rilasciato un permesso di soggiorno se non ha una occupazione e/o non è iscritto ad un corso di studio.
2) In secondo luogo è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo al minore 14enne. Attualmente al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore, al compimento del quattordicesimo anno di età, è rilasciato un permesso di soggiorno autonomo, per motivi familiari.
Il permesso di soggiorno autonomo, però, è rilasciato solo in presenza di un documento d’identità, ad es. il passaporto. Ciò comporta che molti minori stranieri non avendo un passaporto o un documento di identificazione e pur frequentando le scuole, non possono sostenere gli esami di maturità, in quanto privi di permesso di soggiorno.
La direttiva stabilisce, invece, che il prefetto ed il questore – considerato che l’identità del minore è garantita dai genitori – devono procedere al rilascio del permesso autonomo allo straniero 14enne, anche in mancanza di passaporto.
Il permesso è valido fino ai 18 anni, al compimento dei quali, dovrà essere convertito.
3) Infine vengono previsti interventi per i minori stranieri non accompagnati e presi in carico da associazioni ed enti locali.
In questi casi, al minore sottoposto ad affidamento familiare o tutela, i questori potranno rilasciare, al compimento dei 18 anni, un permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale.
La direttiva consente, quindi, di evitare l’espulsione di ragazzi diciottenni magari dopo aver seguito per anni corsi di formazione e di lavoro a carico dei comuni.
Fonte: Ministero dell'Interno

