mercoledì 28 novembre 2007

Torino: casa d'appuntamenti internazionale

C'erano una cinese, un'italiana e una rumena nella casa d'appuntamenti gestita da una cittadina cinese regolare, di 34 anni, a Torino. Continua, dunque, il processo di apertura dello sfruttamento della prostituzione cinese ad altre nazionalità.
La maitresse era in possesso di altri mazzi di chiavi che non corrispondevano all'appartamento, ma non ha voluto collaborare con la polizia giudiziaria.

Fonte: La Stampa


martedì 27 novembre 2007

Il manifesto di Padova

Si è tenuto il 23 e il 24 novembre a Padova il Convegno "Medicina e sanità a confronto con la multiculturalità", organizzato dalla Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri e dall'Ordine dei Medici di Padova. Al termine dell'incontro è stato stilato un documento, nel quale si riconosce che “la realizzazione del diritto alla cura in una società plurietnica passa attraverso il riconoscimento e il pieno rispetto dei valori e delle identità culturali”.

Il MANIFESTO DI PADOVA, che basa le sue dichiarazioni sull’art.3 del Codice di deontologia medica (“dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità….”), prende l’avvio – come ha dichiarato Maurizio Benato, vicepresidente FNOMCEO e promotore del Convegno – dalla considerazione che FNOMCEO considera “il multiculturalismo e la molteplicità etnica uno stimolo e una sfida che i medici debbono affrontare nello spirito etico della tradizione ippocratica e nel rispetto dei valori di uguaglianza e universalità della nostra Costituzione”.

All’interno del MANIFESTO DI PADOVA vengono adottati dalla professione medica, una serie di principi, orientati a ridefinire i concetto di Diritto alla cura (in quanto “dovere del medico è il riconoscimento della diversità delle specificità culturali di ciascun paziente adattando ogni singolo intervento sanitario ai peculiari bisogni, culturalmente connotati, privilegiando il dialogo per conciliare la libertà comune e l’appartenenza individuale”), di Medicina e modelli culturali, di Alleanza nei percorsi sanitari, approfondendo inoltre l’Attenzione di genere e il divieto di praticare mutilazioni sessuali femminili (“e a tal fine il medico si adopera per contrastare qualsivoglia condizione di subalternità della donna in grado di generare una limitazione al suo diritto alla salute”) e contribuendo ad un nuovo atteggiamento nei confronti della Formazione del medico, improntata al superamento di concezioni dogmatiche e riduttive in medicina.

Il MANIFESTO DI PADOVA – che è frutto dell’elaborazione unitaria da parte del Consiglio nazionale FNOMCEO - verrà nelle prossime settimane presentato alle più alte cariche istituzionali del nostro Paese, alle rappresentanze politiche, professionali ed associative per una sua più ampia condivisione, affinché si diffonda in modo efficace ed autorevole una cultura della molteplicità etnica anche nel nostro Paese.

Prostituzione: l'identikit del cliente

L'ISMU (Iniziative e studi sulla multietinicità), insieme ai ricercatori di Transcrime, ha condotto per la Commissione Europea uno studio sull'identità dei clienti delle prostitute.

Emerge una notevole differenza tra il cliente attivo sul web e quello che, invece, frequenta la strada, dal momento che la prima realtà è spesso maggiormente ricercata e raffinata della seconda. Chi si muove attraverso il web ha un età media di 35-40 anni, una scolarizzazione medio-alta, non è sposato e non ha figli, ricerca prestazioni con una cadenza di circa 2 mesi. Al contrario, chi si aggira per la strada ha circa 38-50 anni, un'educazione medio-bassa, è generalemente sposato con figli, si dedica all'attività circa ogni 15 giorni.

Dalla percezione del cliente emerge che le donne che si prostituiscono in appartamento hanno una maggiore conoscenza dell'italiano e dimostrano di aver subito violenze in misura minore rispetto alle ragazze di strada.

Assai dubbiosa risulta la veridicità del dato in base al quale tutti i clienti intervistati fanno uso del preservativo. E' opinione diffusa tra gli operatori di strada, infatti, che circa 8 clienti su 10 richiedono prestazioni senza precauzioni.

I motivi per cui gli uomini ricercano prestazioni sessuali a pagamento da parte di prostitute straniere sono - in egual misura per chi si serve del web e chi frequenta la strada - il bisogno di affetto e di comprensione, il bisogno fisiologico di sesso, il prezzo inferiore, il bisogno di dominio e il disagio provocato dall'emancipazione femminile.

Altro dato interessante è il comune auspicio della riapertura delle case chiuse: sia per la salute e la privacy dei clienti, sia per la possibilità di tassare i guadagni, sia per evitare forme di sfruttamento.
Per i clienti, i controlli sanitari obbligatori all'interno delle case chiuse, a parte violare il diritto alla salute, in cui è compreso anche il diritto di rifiutare cure sanitarie, favorirebbero la richiesta di rapporti senza protezione - sicuri che il sistema garantisca contro ogni malattia - e non preverrebbero l'AIDS, tracciabile dopo 3 mesi dal contagio. Inoltre, ci si domanda se le case chiuse, registrate e conosciute da tutti, non garantiscano una privacy assai inferiore rispetto ad appartamenti privati. Rispetto alla tassabilità dei guadagni e alla protezione contro forme di sfruttamento, così come se non fossero inquadrate nel sistema delle case chiuse, ci sarebbero sempre delle sacche di illegalità.


martedì 20 novembre 2007

Finanziaria 2008: donne e immigrati

  • Si stanziano risorse (il 50% di un apposito fondo presso il ministero della Salute) per diffondere il vaccino Hpv contro il tumore al collo dell'utero.
  • Per l’anno 2008 è istituito un Fondo di 20 milioni di euro destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
  • E’confermato il Fondo per le politiche relative ai diritti e le pari opportunità pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008. Il fondo è ripartito dal Ministro delle pari opportunità, con il concerto del Ministro della solidarietà sociale, del lavoro, della salute e delle politiche per la famiglia.
  • Il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2008. Tale Fondo aveva previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro per il triennio 2007-2009, con l'obiettivo di affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari.

venerdì 16 novembre 2007

Normativa europea: limitazioni ai provvedimenti di espulsione

L'emanazione da parte del Parlamento europeo della risoluzione che rettifica le esternazioni espresse dal Commissario europeo per giustizia, libertà e sicurezza - nonché vicepresidente della Commissione europea - a proposito dei rom presenti in Italia suscita la necessità di ricordare il contenuto della direttiva europea 38 del 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

La direttiva europea stabilisce che i cittadini europei hanno diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione, se non il possesso di un passaporto o di una carta d'identità (art. 6, comma 1), e successivamente, a condizione che il cittadino: a) abbia un lavoro regolare o b) possegga sufficienti risorse finanziarie e un'assicurazione sanitaria (art. 7). Queste previsioni sono adottate al fine di evitare che il cittadino non gravi ECCESSIVAMENTE sull'assistenza sociale dello Stato membro di cui è ospite.

Tuttavia, la direttiva prevede anche che il semplice ricorso del cittadino all'assistenza sociale non costituisca un motivo di allontanamento dal territorio dello Stato membro ospitante (art. 14, comma 3) e che i limiti del diritto di soggiorno di cui sopra siano derogati qualora il cittadino dimostri di essere alla ricerca di un posto di lavoro e abbia buone possibilità di trovarlo (art. 14, comma 4).

Ulteriori limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno possono essere poste per motivi di ORDINE PUBBLICO o PUBBLICA SICUREZZA. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici (art. 27, comma 1). I provvedimenti adottati per i suddetti motivi devono rispettare i principi della proporzionalità e della personalità (i comportamenti personali devono rappresentare una minaccia reale, grave e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società). Inoltre la sola presenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti (art. 27, comma 2).

Nell'adozione di un provvedimento d'allontanamento lo Stato membro prende in considerazione: a) la durata del soggiorno del'interessato, b) l'età, c) la condizione di salute, d) la situazione familiare ed economica, e) l'integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante, f) l'importanza dei legami con il paese d'origine (art. 28, comma 1).

La direttiva prevede anche il diritto di opporre ricorso al provvedimento di espulsione presso l'autorità giudiziaria o amministrativa che sarà indicata nello stesso provvedimento (art. 31, comma 1 e 30, comma 3).

Dopo tre anni dall'esecuzione del provvedimento di espulsione, il cittadino può presentare una domanda di revoca del divieto di ingresso che dimostri la mutazione delle circostanze per le quali era stato adottato il provvedimento (art. 32, comma 1).

La direttiva non specifica se il destinatario di un provvedimento d'allontanamento da parte di uno Stato membro può essere ammesso, nel frattempo, in un altro Stato membro.


Torino: scoperto "centro massaggi"

La polizia del capoluogo piemontese ha arrestato una cittadina cinese di 43 anni, regolare sul territorio italiano, per aver favoreggiato l'immigrazione clandestina e la prostituzione. La donna, infatti, ospitava nel suo appartamento a luci rosse, dove ella stessa forniva prestazioni sessuali a clienti italiani, una connazionale di 48 anni priva di permesso di soggiorno.
A denunciare l'attività sono stati gli inquilini dello stabile dove le donne si prostituivano.

Fonte: La Stampa


mercoledì 14 novembre 2007

La prostituzione thailandese in Italia

Nel quadro del progetto interregionale Vie d'uscita, in cui è iscritta la ricerca-azione intitolata "Focus sul fenomeno della tratta delle donne: analisi delle trasformazioni correnti e nuove strategie d'intervento di protezione sociale. Il caso Piemonte", è stata data particolare rilevanza ad un fenomeno appena emerso nel nostro paese: la prostituzione thailandese.

Nel giugno del 2006 una vasta operazione del carabinieri di Asti ha portato alla luce circa 60 case d'appuntamento dislocate tra Asti, Alessandria, Nizza, Pavia e Napoli, dove erano impiegate 123 cittadine thailandesi tra i 18 e i 41 anni.

Le donne erano originarie del Nord Est del paese, una zona che non è stata raggiunta dal boom economico degli anni '80-'90, abitata in prevalenza dall'etnia Hill, da sempre vittima di discriminazioni da parte del governo centrale. La maggior parte delle donne intercettate dalla polizia, infatti, è risultata analfabeta; alcune di loro, inoltre, erano in grado di parlare solo il dialetto della regione d'origine (condizione che ha complicato il già difficile lavoro delle mediatrici culturali).

Il contatto coi trafficanti era avvenuto a seguito della vendita della ragazza da parte della famiglia indigente o, nella maggior parte dei casi, in occasione della ricerca di un lavoro all'estero. L'organizzazione si serviva di un'agenzia di viaggi che vendeva pacchetti-viaggio di 5 mila euro in cui era incluso il visto turistico per tre mesi. In questo contesto veniva prospettato alle donne anche un impiego come colf, sarta o cameriera.

Una volta giunte in Italia venivano accolte da maitresse thailandesi dotate di documenti regolari o della cittadinanza italiana (ottenuta a seguito di un matrimonio con uomini italiani - la coppia di sfuttatori italo-thailandese si è rivelata essere una forma di organizzazione assai diffusa). Le vittime venivano indotte a stare negli appartamenti per lunghi periodi di tempo, uscendo solo in compagnia delle maitresse o di altre figure affiliate al gruppo criminale. Il debito che dovevano ripagare era di 12.000-15.000 euro, che riuscivano ad estinguere in circa due anni, periodo a cui faceva seguito una divisione dei guadagni del 50%. Il costo delle prestazioni variava dai 75 ai 400 euro.

Raramente le donne hanne tentato di sottrarsi ai trafficanti, sia per il loro carattere docile ed obbediente, sia per le enormi difficoltà di comunicazione che incontravano con il mondo esterno.

La pubblicizzazione del servizio avveniva sui periodici locali o anche sul web. A gestire le telefonate e a fissare gli appuntamenti, come nella prostituzione cinese, erano le maitresse.

Della diffusione della pubblicità, così come dell'individuazione degli appartamenti più adatti dove svolgere l'attività, ma anche di altre attività logistiche, si occupavano cittadini italiani, spesso pensionati.

E' stato riscontrato un basso utilizzo di precauzioni durante i rapporti e alcune delle ragazze intercettate sono risultate essere sieropositive. Questo costituisce un problema assai rilevante se si considera che la prostituzione thailandese si svolge quasi esclusivamente al chiuso e che per gli operatori sociali - potenziali fonti di informazione medica e ponti di contatto con i servizi sanitari - è estremamente complesso raggiungere le donne che si prostituiscono in appartamento.

A seguito della presa in carico, la maggior parte delle donne hanno optato per il programma di rimpatrio promosso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (in questa decisione sembra abbia avuto un peso determinante il ruolo delle mediatrici contattate attraverso l'ambasciata thailandese). Una parte è stata espulsa; un'altra, tra cui cinque ragazze che hanno denunciato i propri sfruttatori e intrapreso il programma di protezione sociale ex art. 18, è stata presa in carico a diverso titolo. La sfida maggiore, per gli operatori sociali impegnati nel percorso di inclusione sociale, è comprendere una cultura così diversa da quella Est europea o nigeriana.


martedì 13 novembre 2007

Espulsioni collettive nella giurisprudenza CEDU

In base all'art. 4 del Protocollo n° 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "le espulsioni collettive di stranieri sono vietate". La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha considerato come espulsioni collettive una serie di provvedimenti individuali contro persone della stessa nazionalità, nella sentenza Čonka v. Belgium emessa il 5 maggio 2002. In particolare i ricorrenti, Rom di nazionalità slovena, avevano presentato domanda d'asilo alle autorità belghe e, dopo essere stati convocati presso la Questura per il completamento della richiesta, sono stati arrestati ed espulsi attraverso l'aeroporto militare di Brussels, per aver violato la legge belga che impedisce ad uno straniero di soggiornare illegalmente nel paese per più di tre mesi.

La Corte si è pronunciata in questo senso:

"The Court reiterates its case-law whereby collective expulsion, within the meaning of Article 4 of Protocol No. 4, is to be understood as any measure compelling aliens, as a group, to leave a country, except where such a measure is taken on the basis of a reasonable and objective examination of the particular case of each individual alien of the group. That does not mean, however, that where the latter condition is satisfied the background to the execution of the expulsion orders plays no further role in determining whether there has been compliance with Article 4 of Protocol No. 4".


Dunque, non è sufficiente che l'espulsione sia validata dall'autrorità giudiziaria sulla base di elementi prettamente individuali, ma si tiene in considerazione anche il contesto in cui tale espulsione viene attuata.

La Corte prosegue sostenendo che:

"the detention and deportation orders in issue were made to enforce an order to leave the territory dated 29 September 1999; that order was made solely on the basis of section 7, first paragraph, point (2), of the Aliens Act, and the only reference to the personal circumstances of the applicants was to the fact that their stay in Belgium had exceeded three months. In particular, the document made no reference to their application for asylum or to the decisions of 3 March and 18 June 1999 [relative al mancato accoglimento delle domande d'asilo]. (...) In those circumstances and in view of the large number of persons of the same origin who suffered the same fate as the applicants, the Court considers that the procedure followed does not enable it to eliminate all doubt that the expulsion might have been collective".


Spetta allo Stato, in definitiva, addurre prove che dimostrino che non si sia trattato di un'espulsione collettiva.



Osservazioni dell'UCPI sul d. lgs. 181/2007

L'Unione Camere Penali Italiane ha inviato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato delle osservazioni sull'incostituzionalità del decreto legislativo del 1° novembre 2007 .
  1. L'espressione "motivi imperativi di pubblica sicurezza" è eccessivamente generica e rischia di alimentare scelte di libero arbitrio da parte del Prefetto. In base all'art. 13, comma 3 della Costituzione, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale "in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge"
  2. La possibilità di espellere il familiare della persona che ha tenuto comportamenti contrari alla dignità umana e ai diritti fondamentali ovvero all'incolumità pubblica va contro il principio di personalità, ineludibile in qualsiasi caso di limitazione della libertà personale
  3. Non è previsto il vaglio giurisdizionale nel caso in cui il destinatario dell'espulsione, rientrato in Italia, venga nuovamente allontanato e nel caso in cui venga disposta l'esecuzione dell'allontanamento a causa della scadenza dei termini per l'adempimento dell'espulsione [ci si domanda, a questo proposito, se possa influire la sentenza 20374/2006 della Corte di Cassazione in base alla quale il questore non può emettere più di un provvedimento di espulsione nei confronti di cittadini extracomunitari ai fini di non sovraccaricare le autorità giudiziarie che vagliano tale provvedimento].
  4. L'attribuzione della convalida di espulsione al Giudice di Pace, organo di composizione bonaria di conflitti sia civili sia penali tra privati, piuttosto che al giudice monocratico risulta irragionevole (il Ministro Amato, in questo senso, ha già preso una posizione. Si veda nei post precedenti).

Per il testo completo delle osservazioni, cliccare qui.


Le esternazioni della Comunità Papa Giovanni XXIII

Assai ambigue le esternazioni di Giovanni Paolo Ramonda, vice responsabile generale dell'Associazione, per il quale i prefetti e i questori dovrebbero applicare il decreto legislativo 181 approvato lo scorso 1° novembre a tutte le ragazze comunitarie, in prevalenza rumene, che si prostituiscono lungo le strade del nostro paese, al fine di "liberarle".

Il fenomeno della prostituzione migrante è assai complesso e dettato da numerosi fattori, tra cui l'estrema povertà o la criticità delle condizioni familiari nel paese d'origine (i genitori, i fratelli o i figli possono essere gravemente malati o i legami affettivi di cattiva qualità possono aver determinato l'allontanamento dalla propria famiglia). Non può certo essere un decreto emanato d'urgenza sull'onda dell'emozione provocata da un omicidio a risolvere la situazione. Il rimpatrio forzato delle ragazze comunitarie non rappresenta una soluzione valida: è necessaria un'assistenza ben più profonda e continuata, che parta dalla strada e arrivi, in alcuni casi, al percorso di protezione sociale.